Nell’anno 2021, almeno finora, non sono state modificate le regole dettate per il calcolo
delle capacità assunzionali. Esse rimangono fissate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019,
disposizione cui è stata data attuazione con i Decreti del Ministro per la Pubblica
Amministrazione per le regioni del 3 settembre 2019 e per i comuni del 17 marzo 2020.
La programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023, ove non sia
già stata adottata, deve basarsi sui dati disponibili, quindi sull’ultimo conto consuntivo
approvato. Di conseguenza, fino alla approvazione di tale documento per l’anno 2020,
occorre fare riferimento per la spesa del personale sul conto consuntivo 2019, per le
entrate correnti del triennio 2017/2019 e per il FCDE per i dati del bilancio preventivo 2019
assestato. Se invece la programmazione del fabbisogno verrà adottata dopo
l’approvazione del conto consuntivo 2020, occorre fare riferimento per la spesa del
personale sul conto consuntivo 2020, per le entrate correnti del triennio 2018/2020 e per il
FCDE per i dati del bilancio preventivo 2020 assestato.
Appare necessario che l’ente dia corso ad una analisi delle conseguenze delle proprie
scelte assunzionali per restare all’interno dei tetti fissati dalla normativa, cioè per gli enti cd
virtuosi per restare nella soglia di virtuosità, per quelli intermedi per non peggiorare il
proprio rapporto rispetto all’anno precedente e per quelli non virtuosi per raggiungere la
soglia massima prevista per gli enti intermedi entro il 2025 e, come riteniamo in molti, per
non peggiorare il proprio rapporto rispetto all’anno precedente.

Questo vuol dire che, sul versante della spesa del personale, occorre aggiungere il maggiore costo derivante dai rinnovi contrattuali del triennio 2019/2021. Maggiore costo che può essere quantificato nel 3,2% del monte salari del segretario, dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti del 2018.

E che occorre calcolare le riduzioni di spesa che derivano dalle cessazioni che avverranno in modo certo nel corso del 2021 (quindi raggiungimento del tetto massimo di età e/o della anzianità e/o richiesta già avanzata di collocamento in quiescenza con la cd quota 100). Per cui, i risparmi derivanti dalle cessazioni, ivi comprese quelle in mobilità volontaria, possono essere utilizzati in tutti gli enti per finanziare nuove assunzioni di personale.