Le percentuali di aumento della spesa del personale del 2018 consentite ai comuni cd
virtuosi comprendono quelle dell’anno precedente ed anche le assunzioni per la
sostituzione del personale cessato nell’anno vanno comprese nei tetti fissati dalla
normativa. In questa direzione vanno le previsioni dettate dalla deliberazione della sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 85/2021.
Ci viene detto espressamente che, “fermi restando i liniti generali dati dalla verifica della
sostenibilità finanziaria della spesa (e dunque il rispetto del valore soglia), dalla coerenza
con i piani triennale dei fabbisogni del personale e dall’equilibrio pluriennale di bilancio
asseverato dall’organo di revisione, nel periodo 2020-2024, ogni incremento annuale della
spesa del personale registrata nel 2018 dovrà necessariamente tener conto e assorbire
l’aumento derivante dalla percentuale eventualmente già utilizzata nelle annualità
precedenti”.
Leggiamo inoltre che “le nuove regole introdotte dal d.l. n. 34/2019 e dal dm attuativo, nel
superare la cd logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa,
ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico,
rappresentato dal rapporto tra spese del personale ed entrate correnti; di modo che ove
detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali
disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave
prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate … In tale
contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno
costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati
dall’applicazione delle regole.. ; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri
rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità
finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”.
Per cui, “le percentuali individuate dalla tabella 2 dell’articolo 5 del dm del 17 marzo 2020
(nda la soglia massima di incremento della spesa del personale consentita negli anni dal
2020 al 2024 ai cd comuni virtuosi) rappresentano valori incrementali della spesa per il
personale come tali comprensivi dei valori percentuali individuati per le annualità
precedenti. La sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce
assunzione di personale ai sensi dell’articolo 33, comma 2 d.l. n. 34/2019”.

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