A partire dal 2021 vengono sterilizzate, ai fini del calcolo delle capacità assunzionali, sia le
spese che le entrate dei comuni, delle regioni e delle province per le assunzioni che sono
finanziate, anche parzialmente da parte di altri soggetti. Lo prevede l’articolo 57, comma 3
septies, della legge di conversione del d.l. n. 104/2020.
La disposizione stabilisce che le assunzioni finanziate da altri soggetti ed effettuate a
partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione,
quindi dal 14 ottobre, siano “neutralizzate” ai fini della determinazione delle capacità
assunzionali di cui all’articolo 33 del d.l. n. 34/2019.

A tal fine la spesa deve essere esclusa da quella per il personale e le entrate devono essere escluse da quelle correnti che servono a determinare tale rapporto. Questa disposizione opera, ovviamente solo per la quota così sostenuta, anche nel caso di finanziamento parziale. Ed infine essa opera non solo per i finanziamenti permanenti, ma anche per quelli che hanno un termine: in questo caso solamente entro tale arco temporale.
La disposizione determina una significativa riduzione del rapporto tra spesa del personale
ed entrate correnti e, quindi, migliora la condizione di numerose amministrazioni come
capacità assunzionali. Si deve sottolineare che essa copre le assunzioni che sono state
effettuate o lo saranno a partire dalla metà del mese di ottobre. Il che determina la
conseguenza che le assunzioni avviate prima del 20 aprile e con la relativa spesa
prenotata rimangono al di fuori degli oneri per il personale del 2020 e quelle effettuate dal
14 ottobre e con oneri finanziati da altre amministrazioni vengono sterilizzate a partire dal
2021.