Le assunzioni negli uffici di staff degli organi di governo, sulla base delle previsioni dettate
dall’articolo 90 del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali) devono essere considerate come vietate nei comuni in cd predissesto solamente se
tali amministrazioni sono anche strutturalmente deficitarie. E’ questo il principio fissato
dalla deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 4/2021.
Ecco il principio di diritto: «Il divieto di cui all’articolo 90, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267, riguardante gli enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, non
può essere esteso anche agli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale, salvo i casi in cui questi ultimi si trovino in condizioni di
deficitarietà strutturale ai sensi dell’articolo 242 del TUEL”.
Leggiamo nella deliberazione che “la Sezione ritiene sì applicabile il divieto di cui
all’articolo 90, comma 1, agli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio
pluriennale finanziario, ma non sic et simpliciter come vorrebbe la giurisprudenza
richiamata nella richiesta di parere (con un’interpretazione analogica in malam partem
della norma, contraria all’articolo 14 delle preleggi), bensì solo quando tali enti siano
anche strutturalmente deficitari ai sensi dell’articolo 242 del TUEL”.