Entro il giorno 1 marzo le amministrazioni capofila delle gestioni associate dei servizi
sociali devono necessariamente trasmettere al Ministero del Lavoro i prospetti sulla
utilizzazione degli assistenti sociali a tempo indeterminato nel 2020 e le previsioni sulla
loro utilizzazione nel 2021.

Questo vincolo deve essere necessariamente soddisfatto entro tale scadenza e costituisce la condizione essenziale per potere ricevere i trasferimenti statali previsti dalla legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021.

I contributi previsti da tale disposizione possono essere erogati solamente agli ambiti territoriali in cui si passa da un rapporto tra assistenti sociali da 1:6500 a 1:5000 ed in cui si passa dal rapporto 1:5000 a 1:4000; nel primo caso nella misura di 40.000 euro annui e nel secondo nella misura di 20.000 euro annui.

Tali contributi devono essere considerati come permanenti e non sono, di conseguenza, in alcun modo una tantum. Gli ambiti territoriali sono quelli individuati dalle regioni e da esse tramessi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il calcolo deve essere effettuato in termini di equivalenza dei posti in part time rispetto a quelli a tempo pieno, quindi riproporzionando i rapporti in relazione all’impegno orario che viene richiesto. Non si considerano nella base di calcolo né gli assistenti sociali a tempo
determinato, né quelli utilizzati da cooperative, enti del terzo settore che per conto dei
comuni e/o dell’Ambito svolgono attività di supporto.
Il Ministero del Lavoro ha fornito in data 12 febbraio le istruzioni operative per l’applicazione dei commi da 797 a 804 della legge n. 178/2020 in materia di incentivazioni
alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato; ricordiamo che con il Decreto n.
15 del 4.2. 2021 lo stesso Ministero ha dettato i criteri per il riparto di tali contributi, che
vengono attribuiti all’Ambito.
Ci viene ricordato che i commi da 791 a 794 stanziano “ulteriori risorse per il rafforzamento
dei servizi sociali territoriali attraverso un’integrazione del fondo di solidarietà comunale di
215 mln nel 2021, in crescita fino a 651 dal 2030”.
Si deve inoltre ricordare che gli ambiti territoriali ed i comuni possono continuare a dare
corso ad assunzioni di assistenti sociali a tempo determinato con risorse tratte nella
misura del 50% del Fondo Povertà sulla base delle previsioni di cui all’articolo 1, comma
200, della legge n. 205/2017, come modificata dall’articolo 13, comma 1 ter, della legge n.
26/2019. E che tali risorse vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili di
cui all’articolo 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.
In premessa, occorre infine ricordare che “il Ministero del lavoro “provvederà a controlli di
coerenza dei dati inviati, anche con riferimento ai dati comunicati dai singoli comuni
nell’ambito della compilazione del conto annuale del personale”.