I comuni non possono utilizzare le capacità assunzionali degli anni 2011/2013 che non sono state utilizzate per assunzioni di vigili e non possono dare corso a questo tipo di assunzioni neppure attraverso la mobilità volontaria. E’ quanto ci dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n. 416 del 16 novembre. Per i vigili sono attualmente consentite solamente assunzioni stagionali di durata non superiore a 5 mesi.

Viene dettato dal DL n. 78/2015 un divieto di assunzione di vigili, salvo che siano appartenenti alle polizia provinciale collocati in sovrannumero “si colloca, all’interno dei complessivi interventi normativi tesi ad assicurare il riassorbimento del personale in servizio presso province e città metropolitane”. Forma di tutela che ancora più forte di quella dettata per il restante personale degli enti di area vasta dichiarato in eccedenza; nel parere ci viene detto che questa disposizione “introduce una differente disciplina di favore per il transito del (solo) personale di polizia provinciale nei (soli) enti locali, prevedendo che possa avvenire (nei limiti della relativa dotazione organica e della programmazione triennale dei fabbisogni di personale) in deroga sia alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese per il personale (aventi fonte nell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006) che, soprattutto, a quelle sulle assunzioni”. La citata norma commina la sanzione della nullità nel caso di violazione dei vincoli dettati dalla normativa.

Da qui la conclusione che “per le assunzioni nei servizi di polizia locale .. nel limite dei resti assunzionali del triennio 2011/2013” mediante accesso “dall’esterno o mediante procedure di mobilità volontaria non riservata ai dipendenti di enti di area vasta deve fornirsi risposta negativa”. Ed inoltre “a differenza della disciplina tesa al riassorbimento generale del personale delle province e delle città metropolitane .. l’articolo 5 del DL n. 78/2015 non fa riferimento a contingenti assunzionali né derivanti dalle cessazioni degli esercizi 2014 e 2015 .. né del precedente triennio 2011/2013 .. ma permette/impone ai comuni (a prescindere dalla presenza di capacità assunzionali) di assumere il personale di polizia provinciale (con divieto di assunzioni alternative fino al completo riassorbimento)”.