La norma di riferimento è contenuta nel comma 228 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 il tetto di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato è fissato nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’anno precedente.

Si deve subito evidenziare che il legislatore preclude la possibilità di destinare, anche parzialmente, tali risorse alle assunzioni di dirigenti. Questa disposizione non si applica alle assunzioni dei responsabili nei comuni privi di dirigenti, in quanto la disposizione espressamente consente le assunzioni del “personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale”.

Altra importante indicazione è che, per le assunzioni del personale in sovrannumero degli enti di area vasta, si possono continuare ad utilizzare le stesse percentuali di risparmi derivanti da cessazioni previste dal DL n. 90/2014.

Il dettato normativo si completa stabilendo che le deroghe previste per le amministrazioni locali “virtuose”, intendendo come tali che hanno un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%, sono disapplicate per gli anni 2017 e 2018.

Per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per gli enti non soggetti al patto, quindi le assunzioni possono essere effettuate nel tetto dei dipendenti cessati.

Il successivo comma 229 detta le regole per i comuni nati a seguito di fusioni intercorse a partire dal 2011 e le unioni possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel tetto del 100% della spesa del personale cessato.
Si deve anche ricordare che il comma 234 stabilisce che si potrà ritornare ad effettuare assunzioni con procedure ordinarie una volta che nell’ambito della regione, per come accertato attraverso lo specifico portale previsto dal DPCM del 14 settembre 2015, non vi siano più dipendenti degli enti di area vasta in sovrannumero. Quindi, si dettano le modalità attraverso cui fuoriuscire dall’obbligo di riservare le assunzioni al personale in sovrannumero degli enti di area vasta, con ciò confermando che la priorità di riservare le capacità assunzionali delle PA a tale personale è da considerare in via di superamento, come dimostrato dai numeri molto ridotti di dipendenti delle province e delle città metropolitane che sono attualmente in sovrannumero, visto che la gran parte è stata assorbita dalle regioni unitamente alle funzioni prima svolte da tali amministrazioni.

La disposizione solleva un serio problema interpretativo: la possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali dell’ultimo triennio non utilizzate. Tale possibilità è prevista dal quinto periodo del comma 5 dell’articolo 3 del DL n. 90/2014 e non è stata abrogata dalla legge di stabilità. Strettamente connesso è il tema delle procedure di assunzione in itinere alla data dello 1 gennaio 2016, cioè al momento della entrata in vigore delle nuove regole. A parere di chi scrive per ambedue questi aspetti prevale una risposta positiva, sia sulla possibilità di utilizzare i resti delle capacità assunzionali del triennio precedente non utilizzati, sia perché si possano completare le procedure in itinere.