Le assenze per il Covid dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono continuare
ad essere equiparate a quelle per malattia con ricovero ospedaliero. E’ questa la
indicazione dettata dal parere della Funzione Pubblica n. 52740/2022. Questa
equiparazione continua anche dopo la cessazione dello stato di emergenza sanitaria. Il
riferimento è alle previsioni dettate dal comma 1 dell’articolo 87 del d.l. n. 18/2020.
Ci viene detto testualmente che “per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso
di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della
retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non
è ricompresa nel computo del periodo di comporto. Benché sia intervenuta la cessazione
dello stato di emergenza .. deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento
risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24/2022,
né da altre fonti normative. Peraltro, la vigenza del comma 1 dell’articolo 87 si desume
anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come
termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
decretato alla data del 31 marzo 2022. Di conseguenza, allo stato, il periodo trascorso in
malattia dovuta a Covid-19 è equiparabile al ricovero ospedaliero”. Il che sottare questi
periodi dal taglio del trattamento economico accessorio per i primi 10 giorni di assenza per
malattia.