I lavoratori cd fragili, anche dopo la scadenza della condizione di emergenza sanitaria del
31 marzo, hanno la precedenza per il collocamento in lavoro agile. E’ questa la
indicazione contenuta nella nota del Dipartimento dell’amministrazione generale, del
personale e dei servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Indicazioni in materia
di lavoro agile per il personale delle Strutture centrali e territoriali del Ministero
dell’economia e delle finanze – termine dello stato di emergenza di cui alla legge n. 11 del
18 febbraio 2022, di conversione del decreto-legge n. 221 del 24 dicembre 2021”. Essa
prende spunto dalla cessazione della condizione di emergenza sanitaria e produce i suoi
effetti “nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro
agile da parte della contrattazione collettiva”.
Per i lavoratori fragili il vincolo del collocamento in lavoro agile si applicava per tutto il
periodo di emergenza sanitaria. Le disposizioni dettate dal d.l. n. 24/2022 dispongono
testualmente la proroga dei termini fissati dall’articolo 83, commi 1, 2 e 3 del d.l. n.
34/2020, per il quale “i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza
sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio in ragione
dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia
COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o
comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità […]”.
Sulla base di questa disposizione si deve trarre la conclusione che siamo in presenza, a
giudizio del legislatore, di un “persistente contesto di rischio” dei dipendenti cd fragili. Dal
che viene tratta la seguente conclusione: il lavoratore fragile “svolge di norma, fino al 31
maggio 2022, fatte salve eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’amministrazione, la
prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diverse mansioni
ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti
collettivi vigenti, o allo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale da
remoto”.