In presenza di circostanze straordinarie lo svolgimento del lavoro straordinario può essere
autorizzato dal dirigente anche in modo orale e non è condizione essenziale che tale
autorizzazione sia scritta. Non vi sono divieti a percepire contemporaneamente i compensi
per la turnazione e per il lavoro straordinario. Sono queste le due indicazioni di maggiore
rilievo contenute nella ordinanza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n.
20391/2021.
Ci viene detto in primo luogo che risulta nel caso specifico che “la prova della presenza
dell’autorizzazione del lavoro straordinario fosse stata offerta dai lavoratori attraverso la produzione documentale e attraverso la prova orale”. Ed ancora “che le attestazioni
prodotte, in una alle deposizioni testimoniali, dimostravano che c’era stata ‘autorizzazione
allo svolgimento di prestazioni di lavoro e che, proprio in ragione della peculiarità delle
mansioni e delle funzioni, la autorizzazione veniva data oralmente in relazione a situazioni
di emergenza”.
Viene inoltre affermato che “l’articolo 22 del CCNL di comparto del 14.9.2000 non contiene
alcuna disposizione che afferma l’incompatibilità tra il compenso per lavoro straordinario e la indennità di turno”. Né conseguenze di questo tipo possono essere tratte dall’articolo 38
dello stesso contratto. Siamo in presenza di indennità che hanno una natura
completamente diversa e che, quindi, sono tra loro sovrapponibili. Infatti, “il turno non è
altro che la rotazione del personale in prestabilite articolazioni dell’orario di lavoro
giornaliero, il quale viene remunerato attraverso l’erogazione della corrispondente
indennità, che mira a ricompensare interamente, e solamente, il disagio derivante dalla
particolare articolazione del normale (ordinario) orario di lavoro prestato nell’ambito di ciascun turno”. Invece, “il compenso per lavoro straordinario remunera le ore di lavoro
prestato oltre il normale (ordinario) orario di lavoro; … le prestazioni di lavoro straordinario
mirano a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e che, pertanto, non possono essere
utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell'orario di lavoro”.