La deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 130/2017 chiarisce che il mancato rispetto del pareggio di bilancio determina il divieto dell’inserimento nel fondo per la contrattazione decentrata, parte variabile, delle risorse provenienti dalla attuazione dei piani di razionalizzazione. Da tale inadempimento non deriva come conseguenza il dovere utilizzare le entrate destinate a tali incentivazioni derivanti da entrate in conto terzi
La norma di riferimento è contenuta nell’articolo 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001.
Non si possono inserire nel fondo delle amministrazioni che non hanno rispettato questo vincolo i proventi dei piani di razionalizzazione perché
“di fronte alla violazione del patto di stabilità, non è possibile destinare le economie di spesa rivenienti da tali piani alla contrattazione integrativa in quanto, per tali economie, il comma 5 del medesimo articolo (nda l’articolo 16 del DL n. 98/2011) prevede la semplice possibilità di utilizzo, tra l’altro in quota parte, per la contrattazione integrativa;
di conseguenza non si ritiene che possa essere superato il rigido vincolo previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies”.
In senso diverso, ci viene ricordato, si sono espresse le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei Conti del Piemonte n. 418/2013 e della Liguria n. 31/2017.
Si possono inserire nel fondo anche per le amministrazioni che non hanno rispettato i vincoli del pareggio di bilancio gli introiti “a fronte di incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime di c.d. conto terzi, ai sensi dell’art. 43 della l. 449/1997. In questo caso, infatti, come anche sostenuto dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria con il parere n. 31/2017/PAR, è la stessa legge che dispone, in quota parte, la destinazione all’incremento delle risorse relative all’incentivazione della produttività del personale, per cui il limite di cui all’art. 40, comma 3-quinquies sembra destinato a non operare”. A scanso di equivoci, la deliberazione ricorda che “la destinazione di tali risorse e la loro effettiva erogazione è pur sempre subordinata al rispetto di tutte le altre disposizioni che le riguardano, e che l’ente è comunque tenuto alla gestione di tali risorse in un’ottica prudenziale, previa verifica con la sana gestione finanziaria dell’ente, della quale gli equilibri di bilancio, i vincoli del patto di stabilità e i limiti di contenimento della spesa, in specie di quella del personale, costituiscono profili fondamentali”.