Il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile “Disciplina per l’attribuzione ai segretari
comunali di fascia C della titolarità in sedi singole o convenzionate tra i 3001 e i 5000
abitanti” detta le regole per l’applicazione dell’articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28nmarzo
2022, n. 25, che consente in via eccezionale l’assegnazione dei segretari della fascia più
bassa a comuni di dimensione superiore a 3.000 abitanti per l’attuazione degli obiettivi
dettati dal PNRR. In questo caso, ci viene subito ricordato, che spetta “il riconoscimento
del trattamento economico previsto per la sede superiore”. Il decreto è stato registrato
dalla Corte dei Conti lo scorso 7 giugno.
La utilizzazione di questa possibilità è consentita solamente dopo che “la procedura di
pubblicizzazione della sede, effettuata nei 120 giorni precedenti all’istanza, sia andata
deserta”. Viene inoltre previsto che occorre il “previo consenso dell’interessato”, che deve
essere allegato alla richiesta che il Sindaco presenta al Ministro dell’Interno ed invece non
è necessaria nessuna “ulteriore pubblicizzazione”. Tale individuazione ha la durata di 6
mesi che il Ministero può prolungare fino ad un massimo di 1 anno, durata che nel caso di
convenzioni che hanno una durata minore deve comunque restare all’interno di tale arco
temporale. Per l’applicazione di questa disposizione vengono utilizzate le Prefetture che
svolgono le funzioni in precedenza assegnate all’albo dei segretari comunali e provinciali.
Occorre, ci dice espressamente il decreto, che “i comuni aderenti ad una convenzione di
segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come
accettata dal segretario, per il corrispondente periodo”. Al termine della convenzione il
segretario acquisisce la titolarità della sede del comune capofila, se lo stesso ha un
numero di abitanti non superiore a 3.000 ovvero, in caso negativo, viene collocato in
disponibilità, con assegnazione del trattamento economico previsto per queste
assegnazioni, quindi senza la maggiorazione che gli è stata corrisposta per la segreteria in
comuni aventi dimensione maggiore.