I dipendenti pubblici che vogliono instaurare un rapporto di lavoro subordinato ulteriore
possono utilizzare solamente l’aspettativa di cui all’articolo 23 bis del d.lgs. n. 165/2001.
Sono queste le indicazioni dettate dalla Funzione Pubblica nel parere n. 7147/2021,
“Aspettativa senza assegni, a domanda, per svolgere attività di lavoro subordinato con
contratti a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Non si deve “ritenere esclusa in astratto la possibilità dell’utilizzo dell’istituto in questione
nei casi di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con
altra pubblica amministrazione, conseguentemente al positivo esperimento di procedure di
carattere selettivo. Una conclusione diversa determinerebbe una disparità di trattamento
tra i dipendenti che intendano avvalersi di tale istituto per lo svolgimento di esperienze
lavorative mediante attivazione di rapporti di lavoro di tipo subordinato a tempo
determinato con altri soggetti pubblici e i dipendenti che intendano avvalersene per lo
svolgimento di attività identiche e al medesimo titolo in favore di soggetti privati, sia pure –
in questo caso – nel rispetto del limite temporale di 5 anni”.
Occorre aggiungere che “è vigente nel nostro ordinamento il divieto di cumulo di
impieghi pubblici posto dal citato art. 65 del d.P.R. n. 3 del 1957, dovrebbe allora
ritenersi che la norma in esame configuri una delle possibili eccezioni cui si fa rinvio nel
citato art. 65 per cui la concessione dell’aspettativa non retribuita per il periodo
corrispondente alla durata del nuovo rapporto che si va ad instaurare varrebbe quale
rimozione temporanea del limite posto dal divieto di cumulo di impieghi pubblici”. Ed
ancora “la norma pone a carico del soggetto presso cui è svolta la diversa esperienza
lavorativa gli oneri relativi al trattamento previdenziale, ferma restando la ricongiunzione
dei periodi contributivi a domanda dell’interessato”.
Da qui la seguente indicazione conclusiva: “l’aspettativa di cui all’art. 23-bis del d.lgs. n.
165 del 2001 trova applicazione esclusivamente in termini di residualità rispetto ad altri
istituti previsti da norme di rango legislativo che disciplinano con maggior dettaglio
fattispecie in cui il dipendente pubblico può prestare servizio per un’amministrazione
diversa da quella nei cui ruoli è inquadrato e, comunque, subordinatamente alla previa
valutazione dell’esigenze organizzative e in funzione del perseguimento di obiettivi di
crescita professionale del dipendente interessato. In tal senso pare il caso di evidenziare
che, per le implicazioni conseguenti al regime derogatorio della disciplina sulle
incompatibilità, l’istituto in questione è interamente regolato dalla legge ed è per questo
assoggettato ad un principio di stretta interpretazione”.