Per l’Aran, “se presso l’ente di assegnazione l’orario di lavoro è articolato su 5 giorni settimanali, il numero di giorni di ferie spettanti è pari a 28 giorni annuali (26 per il segretario al primo impiego presso la pubblica amministrazione)”. Questa disposizione si applica sia ai segretari che svolgono la loro attività presso un comune sia a quelli in disponibilità.
Ci viene detto:

  • le previsioni contenute nell’articolo 20, comma 3, del Ccnl dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001, si applicano non solo ai segretari in disponibilità, ma a tutte le ipotesi di utilizzazione dei segretari comunali. La formula contrattuale “ha inteso semplicemente individuare le tre possibili tipologie di datori di lavoro chiamati a gestire il rapporto di lavoro del segretario anche con riferimento alle ferie e che hanno adottato quella articolazione settimanale dell’orario di lavoro (su 5 o 6 giorni), da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei giorni di ferie annualmente spettanti al segretario stesso”;
  • circoscrivendo la formula contrattuale ai soli segretari in disponibilità “si perverrebbe alla conclusione, paradossale, per cui .. le parti negoziali hanno inteso disciplinare alcuni istituti solo con riferimento alle limitate ipotesi dei segretari in disponibilità ed utilizzati da altri soggetti datoriali e non anche alla generalità dei segretari titolari di incarico presso enti locali”.