Non possono essere respinte o differite né per ragioni di servizio né per altre ragioni le
richieste di permesso per visite mediche, esami specialistici, terapie che rispondano ai
requisiti dettati dal CCNL 21.5.2018. E’ quanto chiarisce l’Aran nel proprio recente parere
CFL 30.
Ci viene detto testualmente che si deve ritenere che “l’ente non possa legittimante rifiutare
al dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie,
prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni
Locali del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio”. Per cui, siamo in
presenza di una disciplina diversa rispetto a quella dettata per i permessi per ragioni
personali, che possono essere rigettati per motivate esigenze di servizio.
Alla base di questa disciplina, in particolare con riferimento alle regole in vigore per i
permessi personali, vi è la seguente motivazione: la “particolare e specifica motivazione
che è alla base del riconoscimento di questa particolare tipologia di permessi (l’esigenza di
effettuazione di una terapia, di una visita o di un esame diagnostico, come pure il ricorso
a prestazioni specialistiche, anche con finalità di mera prevenzione), indubbiamente più
rilevante e meritevole di tutela rispetto ai particolari motivi personali o familiari che
possono legittimare i permessi dell’art.32 del CCNL del 21.5.2018”.