Per la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Lombardia n. 95/2020 nel calcolo del valore medio pro capite occorre inserire anche il
fondo per le posizioni organizzative, mentre non si devono considerare le risorse che
vanno in deroga al tetto del fondo per la contrattazione decentrata.
La finalità della norma dettata dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 che impone
l’adeguamento dei fondi per la contrattazione decentrata in caso di aumento del personale
in servizio in modo da garantire il rispetto del valore medio pro capite dello stesso con
riferimento al personale in servizio al 31.12.2018 è la seguente: “superare la rigidità del
vincolo sancito dall’art 23 comma 2 del decreto legislativo 75/2017, per la determinazione
del trattamento accessorio del personale degli enti locali il cui tetto era costituito da quello
definito nel 2016”. Con questa nuova previsione il legislatore “ha inteso adeguare il
suddetto istituto in maniera flessibile al valore medio pro-capite del fondo e consentire,
così, una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resterà invariata per
quanto attiene al valore medio fissato al 31 dicembre 2018”.
Nel merito delle modalità di calcolo leggiamo che “per la determinazione del valore medio
pro-capite occorre considerare (sommare) sia il valore del fondo relativo alle risorse per la
contrattazione decentrata sia le risorse destinate alla remunerazione delle P.O.
L’interpretazione letterale dell’art 33 della D.L.34/2019 .. non consente una scissione tra le
due componenti”. Ed inoltre, questa interpretazione “è suffragata dal richiamo all’art. 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75”. Questa disposizione fissa “un
limite al trattamento accessorio globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della
determinazione del tetto massimo”. Da qui la seguente conclusione, che peraltro conferma
le indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n.
56/2020: “per stabilire il valore medio pro capite previsto dall’art 33, comma 2, del D.L.
34/2019, non vi sono elementi che possano portare a una diversificazione dei fondi ai fini
che qui interessano”, cioè per il salario accessorio del personale e per quello delle
posizioni organizzative. Ed inoltre, “anche sotto un profilo logico e pragmatico non
sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per
determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei
valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di
costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione
in aumento del suddetto valore medio”. Da qui la seguente conclusion: “per determinare il
costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la
contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al
finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in
servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative”.
Nel calcolo del fondo per il salario accessorio ci viene inoltre detto che occorre “riferimento
soltanto a quelle voci che concorrono a determinare il tetto del trattamento accessorio di
cui all’art 23 del decreto legislativo 75/2017”.
IL RILIEVO DEL PARERE
Il parere è molto importante perché ci fornisce la indicazione di inserire nel calcolo anche il
fondo per le posizioni organizzative, il che normalmente aumenta il valore medio pro
capite, visto che il salario accessorio in godimento ai titolari di posizione organizzativa è
più elevato rispetto a quello dei restanti dipendenti. E’ questa una conseguenza assai
rilevante di cui tenere quindi concretamente conto, in particolare evidenziando che siamo
in presenza di una lettura che consente di ampliare le risorse per il salario accessorio e
che rende questa voce molto più flessibile.

Appare opportuno aggiungere che il parere risulta essere ampiamente condivisibile.