Per il parere Aran CFL 100 la contrattazione collettiva decentrata integrativa non può in
alcun modo modificare il vincolo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 21
maggio 2018, per cui i dipendenti possono partecipare alle progressioni orizzontali
solamente se in possesso di una anzianità come dipendenti dell’ente e nella posizione di
inquadramento economico di almeno 24 mesi.
Leggiamo infatti testualmente che “il presupposto del periodo minimo di almeno di 24
mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso
essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa,
atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla
contrattazione di secondo livello”. Quindi, ci viene detto con molta chiarezza che la
materia non rientra tra quelle oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa,
per come stabilito dall’articolo 7 del CCNL 21.5.2018. Ricordiamo che tale contratto
rimette alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, oltre alla ripartizione del fondo
e quindi alla definizione delle risorse che possono essere destinate al finanziamento delle
progressioni economiche, quindi anche del numero delle stesse, solamente “i criteri per
la definizione delle procedure per le progressioni economiche”. Quindi, una materia che è
ben diversa dalla definizione dei requisiti per la partecipazione alle selezioni per le
progressioni economiche. Di conseguenza, le eventuali scelte compiute dalla
contrattazione decentrata sono da ritenere illegittime su questo aspetto. Non vi sono
differenze né se esse stabiliscano l’aumento della anzianità minima di 24 mesi né se
diminuiscano questo requisito.
Occorre aggiungere che il requisito minimo della permanenza di 24 mesi è riferito alla
“posizione economica in godimento”, quindi tanto all’assunzione quanto alla ultima
progressione economica di cui si è stati destinatari.
Con riferimento ai neo assunti, in particolare ai dipendenti che sono stati stabilizzati, si
deve ricordare che l’articolo 51, comma 7, stabilisce espressamente che “in caso di
assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato
già prestati dal medesimo dipendente presso il medesimo ente o presso Unioni di comuni
con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, concorrono a
determinare l’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione di
determinati istituti contrattuali”. Dal che si può trarre la conclusione che i dipendenti
stabilizzati possano, ai fini della anzianità di 24 mesi richiesta come condizione per
potere partecipare alle progressioni orizzontali, calcolare anche i periodi maturati a tempo
determinato presso la stessa amministrazione.