Se nelle prove concorsuali si realizza la violazione dell’anonimato e la valutazione delle
prove concretizza la violazione del principio di imparzialità occorre dare corso
all’annullamento della stessa. E’ quanto la stabilito la quinta sezione del Consiglio di Stato
con la sentenza n. 2367/2022.
Leggiamo testualmente che “risulta che la prova scritta si è svolta previa consegna ai
candidati di 4 codici a barre, da apporre su ciascuno dei tre fogli da utilizzare per
l’elaborato e sulla scheda anagrafica .. al di sotto del codice a barre era indicato un codice
numerico di quattro cifre.. questa concreta modalità di svolgimento della prova scritta,
unita alla circostanza che le prove non sono state oggetto di una correzione automatizzata
e vincolata ma l’attribuzione dei punteggi è stata effettuata dalla commissione
esaminatrice secondo valutazioni discrezionali, avrebbe determinato la violazione del
principio dell’anonimato e il conseguente pregiudizio all’imparzialità e alla parità di
trattamento”.
Ed ancora, “quando le regole di svolgimento della prova scritta siano in grado di
assicurare il rispetto della par condicio dei concorrenti è irrilevante la violazione
dell’anonimato, il che si verifica quando la correzione avvenga in base a procedure
automatizzate nelle quali l’attribuzione del punteggio è automatica e non influenzata da
valutazioni riservate alla commissione esaminatrice”. Nel caso specifico è stata applicata
“una modalità di svolgimento delle prove scritte che, consentendo in astratto
l’abbinamento tra il candidato e l’elaborato della prova scritta, pregiudica la tutela
dell’anonimato e della imparzialità delle valutazioni”.
Ci viene infine ricordato che “l’eventuale annullamento della graduatoria determina la
caducazione automatica degli atti e dei contratti stipulati in base all’atto presupposto
annullato.. L’anonimato (per la cui garanzia sono apprestate le modalità di svolgimento
delle prove scritte e di raccolta e conservazione degli elaborati al termine delle prove
scritte ..) è la condizione che garantisce, nelle procedure concorsuali per l’assunzione di
pubblici dipendenti, il rispetto del principio di imparzialità e di parità di trattamento tra i
candidati. Le condotte (dei candidati o dei soggetti deputati dall’amministrazione
procedente allo svolgimento del concorso) che pongano in pericolo l’anonimato
costituiscono anche condotte di lesione della imparzialità e della par condicio, in quanto
integrino modalità o comportamenti tipicamente o normalmente idonee a incrinare la tutela
di questi beni giuridici”.