I dipendenti che erano già iscritti ad un fondo di previdenza complementare non sono
obbligati a transitare in quello cd Sirio Perseo. E’ questa la indicazione dettata dalla
sentenza del Tribunale di Ivrea n. 112/2020. Il contenzioso è nato perché un vigile ha
chiesto l’annullamento della delibera con cui il proprio comune ha stabilito di versare la
quota dei proventi delle sanzioni amministrative per dell’anno 2018 esclusivamente e senza eccezioni al Fondo di Previdenza complementare prima ricordato, mentre il dipendente era scritto già da prima ad un altro Fondo.
Ci viene detto espressamente che dell’ 56 quater comma 1) del CCNL 21.5.2018 ..
consente espressamente al singolo lavoratore di mantenere dell’adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche, conclusione cui si deve pervenire sulla base
del dettato letterale della norma contrattuale e dell’articolo 1367 del codice civile”, che
ricordiamo stabilisce il principio della cd economicità delle disposizioni.

Di conseguenza, deve essere “affermato il diritto del ricorrente a mantenere dell’iscrizione al Fondo Pensionistico Aperto .. e conseguentemente a destinare al predetto fondo le quote di sua spettanza dei proventi di cui all’art. 208 D.Lgs. n. 285/1992 maturate dopo il 21 maggio
2018”.