La valutazione delle prove scritte deve essere effettuata in modo disgiunto dai singoli
componenti la commissione ed il voto assegnato deve essere la risultante della
assegnazione di tali punteggi. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella
sentenza della prima sezione del Tar del Lazio n. 1986/2022.
Leggiamo testualmente: il “verbale precisa che la commissione decide, inoltre, che il voto
finale attribuito a ciascun elaborato e costituente la sommatoria dei voti espressi da
ciascun commissario, secondo le disposizioni del bando di concorso, sarà accompagnato
da una sintetica motivazione. Appresso, il medesimo verbale prevede che, all’esito
dell’apertura del relativo contenitore e della numerazione delle buste, si proceda alla
lettura collegiale degli elaborati e ultimata la lettura di ogni tema, la commissione
medesima proceda ad assegnare a ciascuno di essi il relativo punteggio con sintetica
motivazione. Le descritte modalità, oltre a costituire un autovincolo per l’amministrazione,
rappresentano una scansione procedurale indispensabile al fine di garantire la
trasparenza e la sostanza motivazionale della correzione, laddove i voti finali per ciascuna
prova sono necessariamente la sintesi e la media dei singoli voti espressi da ciascun
commissario, separatamente, e non già un giudizio (già geneticamente definitivo) preso
direttamente dall’organo collegiale”.
Ed ancora, “la scheda riporta semplicemente i voti finali delle prove e la sigla a fianco dei
commissari, esprimendo direttamente una valutazione collegiale numerica sugli elaborati,
accompagnata da una sintetica motivazione su ogni prova. La stessa difesa ha, in
sostanza, ammesso che non vi era stata la previa attribuzione dei voti a cura dei singoli
membri della commissione ed ha altresì implicitamente riconosciuto che era stata
direttamente la commissione ad attribuire i voti finali, quali giudizi già definitivi, in quanto
esito di una discussione collegiale. Si aggiunga che non vi è alcuna prova documentale
ovvero verbalizzazione, nè del momento valutativo di ciascun commissario sulle singole
prove, né, tantomeno, del giudizio di sintesi operato dalla commissione, se non una
ellittica dicitura secondo cui la commissione, ultimata la lettura, assegna a ciascuno di essi
il relativo punteggio con sintetica motivazione (la quale conferma l’assenza della previa
votazione da parte dei membri, singulatim, ad ogni elaborato). Gli è che, va ribadito, la
correzione degli elaborati di un concorso (ancor di più un concorso così prestigioso ed
importante quale quello di cui si verte) non può certo prescindere dalla descritta
procedimentalizzazione e cioè dalla obbligata scansione in due fasi: l’una rappresentata
dall’assegnazione dei voti da parte dei singoli commissari, la seconda costituita dalla
valutazione unitaria della commissione che procede alla somma dei singoli voti e li
sintetizza, motivando, nella votazione finale. Solo così è dato comprendere l’iter della
valutazione, consentendosi di riconoscere i singoli giudizi e, quindi, la loro combinazione
nel giudizio finale della commissione. La valutazione finale si compone, cioè, dei due
sopra riferiti momenti procedurali, strutturalmente autonomi e distintamente
documentabili”.