Sono due le novità estive sulla validità delle graduatoria. In primo luogo, la proroga al 30
settembre 2020 della validità delle graduatorie per le assunzioni di personale ausiliario,
educativo e docente destinato ai servizi scolastici. Inoltre la precisazione che negli enti
locali le graduatorie approvate a partire dallo 1 gennaio 2020 continuano ad avere una
durata triennale.
LA VALIDITA’ DELLE GRADUATORIE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE
COMUNALI
L’articolo 32, comma 6, del d.l. n. 104/2020, “Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio
dell’economia, dispone la proroga della validità delle graduatorie per le assunzioni di
personale educativo e docente da parte dei comunali. Viene prorogata al 30 settembre
2020, quindi esattamente di un anno, la validità delle graduatorie approvate tra gli anni
2012 e 2017. Tale proroga si applica esclusivamente alle “graduatorie comunali del
personale scolastico, educativo ed ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici
gestiti direttamente dai comuni”. Ricordiamo che il termine del 30 settembre 2019 per la
validità delle graduatorie concorsuali è fissato dalla legge n. 160/2019, cd di bilancio 2020,
articolo 1, comma 147, lettera b). Tale termine rimane pienamente valido per tutte le altre
graduatorie.
LE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI E LA VALIDITA’ TRIENNALE
Utili indicazioni sulla utilizzazione delle graduatorie di altri enti e sulla validità triennale
delle graduatori delle amministrazioni locali sono contenute nella deliberazione della
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna n. 85/2020. Le
deliberazione, in primo luogo, sottolinea che la scelta “relativa all’an della copertura del
posto vacante ha contenuto ampiamente discrezionale, essendo riconducibile ad una
scelta organizzativa di esclusiva pertinenza dell’Ente”. Nella scelta invece del “quomodo
dell’assunzione (che in linea di massima approssimazione si snoda attraverso l’alternativo
ricorso all’istituto della mobilità, all’utilizzo di graduatorie ancora vigenti o all’indizione di un concorso pubblico), i margini di discrezionalità si assottigliano”.
In tale ambito viene precisato che, anche per gli enti locali, si deve parlare di un “favor del
legislatore per l’utilizzo della graduatorie pubbliche”, alla base del quale vi sono le
considerazioni relative “all’opportunità di obliterare i tempi ed i costi impliciti nella gestione
di un concorso e la tutela delle legittime aspettative dei candidati che hanno comunque
superato un giudizio di idoneità”. Al riguardo viene citata la sentenza della Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011, di recente ripresa dalla sentenza della terza
sezione del Consiglio di Stato n. 4013/2020. Si deve richiamare anche la Ordinanza della
sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 2316/2020. inoltre, sono stati fugati “i dubbi
sulla possibilità di utilizzare le graduatorie non solo per i posti messi a concorso ma anche
per gli eventuali scorrimenti”.
La scelta tra la indizione di un concorso e la utilizzazione della graduatoria di un altro ente
“rientra nell’esclusiva competenza dell’Amministrazione locale, che dovrà orientarsi
nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e dai circoscritti spazi
discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’Ente. Nell’ipotesi in cui il soggetto
pubblico opti per lo scorrimento della graduatoria è tenuto non solo al rispetto del principio
di equivalenza, ma ancor prima è tenuto a riscontrare l’efficacia della graduatoria”, per
come da ultimo fissati dall’articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge n. 160/2020.
Riguardo alla validità delle graduatorie approvate a partire dal 2020, che è fissata in un
biennio per tutte le PA con una modifica alle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001, la sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna evidenzia che questa scelta
legislativa “non va ad intaccare la disciplina posta dall’articolo 91 del TUEL.. L’antinomia
tra le due disposizioni normative è risolta dal principio lex posterior generalis non derogat
priori speciali. In altri termini, essendo il criterio cronologico recessivo rispetto a quello di
specialità, la modifica della norma di carattere generale non produce effetti rispetto alla
norma di carattere speciale”, per cui per gli enti locali la durata delle graduatorie
concorsuali continua ad essere triennale.
Si deve inoltre evidenziare che, sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 17, comma
1 bis, della legge n. 8/2020, per gli enti locali è stato superato il divieto di scorrimento delle
graduatorie per posti di nuova istituzione o risultanti dalla trasformazione di posti esistenti.
In questo modo il legislatore ha aperto la possibilità di utilizzare le graduatorie anche nel
caso di “scorrimenti ad personam”. Il che deve spingere le amministrazioni a rendere
“ancora più pregnante l’obbligo motivazionale delle determinazioni inerenti il reclutamento
del personale”.
Nella utilizzazione di graduatorie di altri enti le amministrazioni devono previamente darsi
delle specifiche previsioni regolamentari, non essendo necessario il previo accordo, cioè il
raggiungimento di una intesa prima della conclusione del concorso: “a presidio dei valori di
buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione -di diretta derivazione
costituzionale- l’Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel
proprio Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle
graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti
pubblici con i quali siglare l’accordo”.