Con il d.l. n. 127/2021 è stato stabilito che l’accesso al lavoro dal 15 ottobre al 31
dicembre è precluso ai dipendenti pubblici che non hanno il green pass o non lo
esibiscono e per ogni giorno di queste assenze non deve essere corrisposta alcuna forma
di trattamento economico. Durante il periodo in cui i dipendenti non svolgono la loro attività lavorativa perché non sono in possesso della certificazione Covid non si dà luogo alla
sospensione dal servizio, ma che essi devono essere considerati assenti ingiustificati,
senza che da ciò si determinino le condizioni per l’avvio di un procedimento disciplinare.
Sono inoltre previste specifiche sanzioni sia per i dipendenti che si recano al lavoro pur
essendo sprovvisti della certificazione verde, sia per i datori di lavoro che non apprestano
le misure necessarie per dare corso alla effettuazione delle verifiche e dei controlli previsti
dal decreto. Comunque, per la violazione di questa disposizione il legislatore prevede la
maturazione di responsabilità disciplinare, sulla base delle regole in vigore nell’ente.
Per la concreta applicazione di questo provvedimento è necessario che ogni PA individui
chi sono il o i dirigenti che devono essere considerati come datori di lavoro: si suggerisce
l’assegnazione di tale compito al dirigente che è individuato come datore di lavoro ai fini
della sicurezza delle attività lavorative. Essi devono inoltre individuare i dipendenti che
devono svolgere le attività di verifica del rispetto del dettato legislativo. Per la definizione
delle concrete modalità di svolgimento dei controlli è prevista l’adozione di uno specifico
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza Unificata,
Dalla concreta applicazione di questa disposizione non debbano scaturire oneri aggiuntivi
a carico dei singoli enti.