I resti delle capacità assunzionali del triennio precedente che le amministrazioni già soggette al patto di stabilità possono utilizzare per finanziare nuove assunzioni devono essere calcolati sulla base delle regole in vigore nell’anno in cui sono maturati e non dell’anno in cui sono utilizzati. E’ questa la indicazione di maggiore rilievo contenuta nella deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 25/2017. In questo modo viene superata la lettura data dalla sezione regionale di controllo della Lombardia, per la quale tali capacità assunzionali vanno calcolate sulla base delle regole in vigore nell’anno in cui esse sono utilizzate, e si fa propria la lettura data dalla sezione di controllo della Sardegna e, in precedenza, da altre sezioni regionali della magistratura contabile.

La deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti detta i seguenti principi di diritto, quindi vincolanti per le deliberazioni delle singole sezioni regionali di controllo, oltre che costituire importanti punti di riferimento per la giurisprudenza contabile:

  1. “La determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;
  2. la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui di procede all’assunzione e sommando a questa gli altri eventuali resti assunzionali,
  3. i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.