DOMANDA

In questo Comune è previsto in dotazione organica il posto di Bibliotecario Cat. C a tempo pieno;

Il posto è coperto da un dipendente assunto, originariamente, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

A partire dall’anno 2002 il dipendente che ricopre detto posto ha chiesto il part time verticale (lavora sei mesi l’anno, da luglio a dicembre);

Il part time verticale è stato confermato dall’amministrazione anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009 che dava la possibilità alle amministrazioni di rivedere le decisioni sui part time in essere.

Per sopperire alla assenza del dipendente part time nel periodo gennaio/giugno si procede, fin dall’anno 2002, ad una assunzione a tempo determinato per sei mesi l’anno sulla base di graduatorie di selezioni che vengono indette ogni triennio.

I quesiti sono i seguenti:

– è legittimo procedere ad assunzioni a tempo determinato per la copertura di un posto che, in realtà, è stabile e che risulta scoperto per sei mesi l’anno non in via temporanea e/o eccezionale, ma in maniera consolidata nel tempo perché il dipendente che ne ricopre il posto ha scelto il part time verticale?

– sarebbe corretto procedere ad una modifica della dotazione organica istituendo un posto part time verticale per istruttore-bibliotecario e coprirlo con una assunzione a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto dei vincoli per le assunzioni e limiti di spesa per il personale?

Si precisa che questo ente ha avuto una cessazione nel 2013 il cui posto è stato coperto con mobilità fra enti e, pertanto, resta la possibilità di utilizzare i resti assunzionali derivanti da detta cessazione.

 

RISPOSTA

Nell’ordine dei quesiti:
1) l’assunzione sembra in contrasto con i vincoli della eccezionalità o carattere limitato nel tempo, per cui il mio suggerimento è di dare corso alla trasformazione del posto in due part time ed alla assunzione di nuovo dipendente in part time;

2) confermo che, nel rispetto del patto e del tetto di spesa del personale, potete utilizzare i risparmi della cessazione nella misura del 60% o 80% a secondo che siate sopra o sotto il rapporto del 25% nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente.