I comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità possono stipulare convenzioni per la gestione associata solamente nell’ambito delle previsioni dettate dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, cioè del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli locali, e se da esse scaturisce la realizzazione di uffici comuni, senza che si determinino oneri aggiuntivi come spesa del personale. E’ quanto ci dice il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia n. 75 del 17 marzo.

Eccone i punti essenziali:

  1. in ragione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo che è irrogato alle amministrazioni che hanno violato il patto di stabilità, la possibilità di dare corso alla gestione associata sulla base delle previsioni dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 è da considerare come legittima solamente se non comporta “alcun aggravio di spesa del personale per l’ente”;
  2. il divieto di effettuare assunzioni per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto deve essere inteso come “divieto di incremento della spesa di personale conseguente all’utilizzo in concreto, a qualunque titolo, di altro lavoratore”:
  3. la convenzione può essere stipulata se dà corso alla “creazione di uffici comuni che operano con il personale distaccato dagli enti partecipanti” e se non si effettuano nuove assunzioni. In questa direzione vanno anche le previsioni legislative degli ultimi anni, per le quali le amministrazioni devono raggiungere risultati di contenimento della spesa del personale anche nel caso di gestione associata (articolo 14, comma 31 quinquies, D.L. n. 78/2010), anche “garantendo forme di compensazione” fra i comuni aderenti;
  4. la gestione associata attraverso le previsioni di cui all’articolo 14 del CCNL 22.1.2004 danno corso di fatto a nuove assunzioni, sono quindi da ritenere inibite alle amministrazioni che non hanno rispettato il patto di stabilità.