I dipendenti di una cooperativa aggiudicataria di servizi presso una ASL non possono
essere stabilizzati. Lo stabilisce la sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n.
3182/2022.
In premessa viene chiarito che “le procedure di stabilizzazione costituiscono uno
strumento di reclutamento derogatorio rispetto a quello ordinario del pubblico concorso, in
quanto introducono un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in
possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza
lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche
leggi… la Corte Costituzionale .. ha dichiarato legittimo l’articolo 20 del d.lgs. n. 75/2017
nella parte in cui esclude i lavoratori utilizzati in base a contratti di somministrazione di
lavoro presso le pubbliche amministrazioni dalla possibilità di essere stabilizzati alle
dipendenze di quest’ultime, limitatamente alle condizioni previste dal comma 1 del
medesimo art. 20 per i lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato”.
Ricordiamo che non si applica agli enti sanitari il divieto di considerare periodo utile ai fini
del calcolo del periodo di anzianità quello prestato con contratti di somministrazione. Sono
già stati chiariti gli elementi che “connotano in modo tipico il contratto d’appalto e valgono
a differenziarlo dalla somministrazione di personale, precisando che essi consistono
nell’assunzione da parte dell’appaltatore: a) del potere di organizzazione dei mezzi
necessari allo svolgimento dell’attività richiesta; b) del potere direttivo sui lavoratori
impiegati nella stessa; c) del rischio di impresa.. nel contratto di appalto i lavoratori restano
nella disponibilità della società appaltatrice, la quale ne cura la direzione ed il controllo;
nella somministrazione è invece l’utilizzatore che dispone dei lavoratori, impartendo loro le
direttive da eseguire”.
Di seguito leggiamo nella sentenza che “sono da intendersi come assolutamente vincolanti
e necessari i requisiti che i lavoratori debbono possedere per partecipare alla procedura di
stabilizzazione. E uno dei requisiti inderogabili è la titolarità da parte dello stesso
lavoratore di un rapporto di lavoro con l’amministrazione procedente”.
Infine, ci viene detto che “è irrilevante che i lavoratori ritengono che il loro rapporto di
lavoro presso le cooperative sociali di fatto mascheri un rapporto di lavoro in regime di
somministrazione, non potendo avere rilievo in questa sede qualsiasi considerazione sulla
sussistenza di rapporti simulati o comunque posti in essere in violazione della legge”.