La deliberazione n. 12/2017 della sezione autonomie della Corte dei Conti detta il seguente principio di diritto: “La spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando esula dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, ferma restando l’imputazione figurativa della spesa per l’ente cedente”.
La deliberazione le indicazioni già dettate dalla stessa sezione nel parere n. 23/2016: “il campo di applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale.. Devono ritenersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all’art. 9 del d.l. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l’allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL). Il miglioramento dell’economicità nella gestione del lavoro pubblico costituisce, infatti, un obiettivo di interesse primario che il legislatore ha costantemente perseguito in questi ultimi anni”.
Alla base della indicazione della esclusione dal tetto di spesa per le assunzioni flessibili degli oneri aggiuntivi per i comandi vi è in primo luogo la considerazione per cui, sulla base della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, “la posizione di comando del pubblico dipendente non determina la creazione di un nuovo rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un’Amministrazione diversa da quella di appartenenza”.
Leggiamo inoltre che “il posto lasciato momentaneamente libero nell’organico dell’ente cedente non è da considerarsi disponibile per una nuova assunzione.. Il dipendente comandato .. non solo non svolge più la sua prestazione presso l’ente cedente, bensì soggiace al potere direttivo e gestionale dell’ente beneficiario, nei limiti in cui il trattamento economico accessorio sia erogato dall’ente che riceve le relative prestazioni, secondo le regole della contrattazione integrativa decentrata. Il trattamento economico fondamentale del personale comandato .. rimane di competenza dell’amministrazione cedente, ancorché successivamente rimborsato.. si verifica una sorta di sdoppiamento tra rapporto organico e rapporto di servizio.. Deve, pertanto, escludersi che l’istituto del comando possa ricondursi alle tipologie negoziali oggetto della disciplina vincolistica prevista per le assunzioni pubbliche, sia precarie che a tempo determinate”.