Sulla base delle previsioni contenute nel DL n. 34/2019, cd crescita, articolo 33, le regioni ed i comuni potranno, a decorrere dalla data fissata in uno specifico decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il tetto che sarà individuato dal citato decreto come rapporto tra spesa del personale e media delle entrate correnti degli ultimi 3 rendiconti approvati. Nel calcolo di questo rapporto la spesa del personale dovrà essere conteggiata senza nessuna deroga, ivi compresi gli oneri riflessi, e le entrate correnti dovranno essere calcolate senza considerare il fondo crediti di dubbia esigibilità. Rimane fermo sia che le assunzioni devono essere coerenti con le previsioni dettate dal programma del fabbisogno, sia che occorre comunque applicare il vincolo del “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione”.

Questo valore soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, anche differenziato per fasce demografiche, sarà fissato con un decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione, emanato di concerto con quello della economia e delle finanze, nonché per i comuni di quello dell’interno, previa intesa in sede –rispettivamente- di Conferenza Stato-Regioni o Stato, città ed autonomie locali. Tale decreto deve contenere anche le “percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio” per gli enti che si collocano al di sotto del valore soglia. Tale valore potrà essere modificato ogni 5 anni. Nelle regioni e nei comuni in cui il prima ricordato rapporto sarà superiore a quello soglia dovrà essere adottato “un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%”. Le amministrazioni che in tale anno registreranno un valore soglia più elevato dovranno applicare “un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia”.
Sia per le regioni che per i comuni le assunzioni vanno in via preferenziale indirizzate alle seguenti finalità: “consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge n. 145/2018” (cd di stabilità 2019).

L’effetto di maggiore rilievo di queste disposizioni è che le capacità assunzionali dei comuni e delle regioni a statuto ordinario cambieranno radicalmente, con la possibilità di aumentare il personale in servizio per gli enti virtuosi nel rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti e con limitazioni per le amministrazioni in cui questo rapporto è elevato.

Nelle more della entrata in vigore del decreto attuativo non è necessario bloccare le proprie assunzioni: le nuove disposizioni non sono infatti entrate in vigore.

Il testo precisa le possibilità di scorrimento di graduatorie per le assunzioni del personale educativo degli enti locali.

Con queste nuove disposizioni, dirigenti, responsabili e revisori dei conti devono attestare negli enti in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è più elevato del valore soglia che, con i programmi del fabbisogno del personale e con le altre scelte che possono essere effettuate, a partire dalla costituzione dei fondi, le amministrazioni riducano progressivamente la incidenza della spesa del personale sulla media delle entrate correnti, vincolo che non è sicuramente facile rispettare in queste amministrazioni.

La disposizione solleva numerosi dubbi interpretativi ed applicativi. In primo luogo, essa sembra superare il tetto alla spesa del personale. Manca però la abrogazione formale. Viene inoltre indicata una preferenza, che non pare vincolante e che si deve ritenere motivatamente derogabile, delle assunzioni per l’accelerazione degli investimenti pubblici, soprattutto se diretti alla prevenzione dei rischi idrogeologici ed ambientali, nonché alla manutenzione ed alla edilizia sanitaria: cioè essenzialmente per figure tecniche.