Le assunzioni per la sostituzione di personale cessato nel corso dello stesso anno sono
possibili nel rispetto dei vincoli di sostenibilità finanziaria: è questo il principio affermato nel parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia n.
167/2021. Viene fornita la seguente indicazione: “La sostituzione del personale cessato
dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al &quot principio
della sostenibilità finanziaria" della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le
percentuali come definiti dall’articolo 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 e dalle relative
disposizioni di attuazione approvate con D.M. 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente
di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà
disciplinata dall’art. 5, comma 3 del D.M. sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia,
non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina
normativa generale, conformemente al disposto di cui all’articolo 14 delle preleggi al
codice civile&quot.
In premessa viene ricordato che l’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 “introduce per i comuni
una disciplina delle assunzioni del personale basata sulla sostenibilità finanziaria della
spesa stessa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate
correnti. Si tratta di una diversa disciplina che soppianta le regole improntate al criterio del
c.d. turn over, fondando il computo della capacità assunzionale sulla base di un valore di
soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle
entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del
fondo crediti di dubbia esigibilità”.
Leggiamo inoltre che “anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso
d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità
assunzionale del comune. Tale capacità assunzionale, come visto, deve essere
improntata al principio della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali per come definiti dalla disciplina normativa”.