L’esistenza di un tetto numerico dei cessati per le assunzioni a tempo indeterminato nei piccoli comuni non impedisce che un cessato a tempo pieno possa essere sostituito con due assunzioni part time al 50%. E’ questa la indicazione dettata dalla sezione autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2019, che risolve il contrasto interpretativo che era nato tra le sezioni di controllo della Sardegna e della Basilicata.

Ecco il principio di diritto affermato dalla deliberazione: ”nel rispetto di tutte le altre disposizioni normative che disciplinano l’assunzione presso le amministrazioni pubbliche e ferma restando la vigenza di entrambi i vincoli posti dall’articolo 1, comma 562 della legge n. 196/2006, la determinazione dei limiti assunzionali ivi contenuti, può prescindere dalla corrispondenza numerica tra personale cessato e quello assumibile, a condizione che permanga l’invarianza della spesa e quindi venga rispettato il tetto di spesa per il personale sostenuto nell’anno 2008. Conseguentemente, purchè si verifichino dette condizioni, il limite assunzionale può ritenersi rispettato anche quando, a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, l’Ente, nell’esercizio della propria capacità assunzionale, proceda a più assunzioni a tempo parziale che ne assorbano completamente il monte ore”.

Siamo in presenza di una lettura che la stessa delibera qualifica come “costituzionalmente orientata al fine di rispettare le prerogative di autorganizzazione riconosciute agli enti”. In questa direzione va la considerazione che la parte vincolante della disposizione nazionale, sulla base della sua competenza esclusiva al coordinamento della finanza pubblica, è quella riferita al tetto di spesa, mente i vincoli assunzionali sono da intendere come aventi “finalità funzionali al raggiungimento del primo vincolo”. Peraltro le norme nazionali devono essere interpretate alla luce dei principi di “ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento”.

Per cui, “l’assicurare l’invarianza della spesa rispetto al 2008 costituisce l’obiettivo di fondo a cui tende la normativa” in esame e “le misure di coordinamento delle assunzioni concorrono allo scopo”. Ogni limite ulteriore, tanto più considerando la condizione di rigidità strutturale dei piccoli comuni appare irragionevole e lesivo delle prerogative di autonomia di tali amministrazioni. In questa direzione vengono ricordate le interpretazioni che tali amministrazioni possono utilizzare i risparmi delle cessazioni degli anni precedenti –e non solo di quello immediatamente precedente- e che la capacità assunzionali devono essere calcolate con riferimento a quelle dettate dal legislatore nell’anno in cui le stesse si sono concretizzate e non in quello in cui vengono utilizzate.
Per evitare forme di aggiramento, la deliberazione ricorda che il comma 101 dell’articolo 3 della legge n. 244/2007 vieta, nei primi 3 anni, la trasformazione a tempo pieno di posti in cui l’assunzione sia scattata part time e la subordina comunque alla esistenza di un posto vacante nella dotazione organica.

Alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75/2017 e dalle Linee Guida della Funzione Pubblica alla nozione di dotazione organica e del fatto che essa “viene espressa in termini finanziari, per cui la si deve intendere come “dotazione di spesa potenziale massima sostenibile e non valicabile”. All’interno di tale tetto esse possono “procedere all’eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione”.