Nella scelta dei soggetti a cui l’ente concede i permessi per il diritto allo studio non si deve utilizzare il criterio del superamento di tutti gli esami sostenuti. L’Aran, con il parere RAL 1821, ricorda che si deve pervenite a tale conclusione sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 15 del CCNL 14.9.2000. Questa norma detta le regole attraverso cui le singole amministrazioni devono decidere “l’ordine di precedenza tra più aspiranti alla fruizione dei permessi per diritto allo studio, in presenza di domande di numero superiore alla percentuale massima consentita”.

Essa ha chiaramente un “carattere prescrittivo”; in particolare non può essere modificata “non solo sulla base di decisioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ma neppure in sede di contrattazione integrativa”.

Occorre ricordare che non è previsto il superamento degli esami tra i criteri in base ai quali le singole amministrazioni scelgono i dipendenti cui concedere i permessi per il diritto allo studio, criteri che fanno invece riferimento esclusivamente al titolo di studio che si vuole conseguire ed alla fruizione in passato di tali permessi, favorendo coloro che vogliono conseguire un titolo inferiore e, a parità, coloro che non hanno usufruito di tali permessi. La utilizzazione di questi criteri è necessaria nel caso in cui le domande eccedano il tetto del 3% dei dipendenti.
Ricordiamo infine che questo permesso può essere concesso solamente ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato.