Spetta alle singole amministrazioni decidere il taglio delle risorse destinate al
finanziamento del lavoro straordinario, mentre la contrattazione collettiva decentrata
integrativa è chiamata a disciplinarne la utilizzazione nell’ambito della ripartizione del
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa. Sono queste le indicazioni,
che per molti aspetti possono essere definite come innovative, contenute nel parere Aran
CFL 146.
Il CCNL 21.5.2018, articolo 67, comma 2, lettera g), ha formalizzato la lettura data dalla
stessa Aran in precedenza, cioè la possibilità per le amministrazioni di disporre il taglio
permanente del fondo per il lavoro straordinario destinando tali risorse all’aumento della
parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata. Questa possibilità si aggiunge alla
clausola dettata da sempre dal contratto nazionale di prevedere che i risparmi derivanti dal
fondo per il lavoro straordinario vanno destinati all’incremento della parte variabile del
fondo. Tali risorse, sia per i tagli permanenti al fondo del lavoro straordinario sia per i
risparmi conseguiti, devono essere ritenute come non comprese nel tetto del salario
accessorio di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.
L’Aran evidenzia che “la riduzione stabile delle stesse è una scelta gestionale, non
soggetta a contrattazione”, quindi rimessa alla sfera dell’apprezzamento discrezionale
delle singole amministrazioni. Mentre la utilizzazione “di tali risorse è disposta dal CCNL”,
quindi è materia oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa, attinendo alla
ripartizione del fondo stesso. Si deve infine sottolineare che non vi sono vincoli di
destinazione nella utilizzazione di queste risorse, che entrano nella parte stabile del fondo
e quindi possono essere destinate a qualsivoglia istituto.