Il comma 2 dell’articolo 4 bis del d.l. n. 13/2023, nell’ambito dell’impegno alla riduzione dei
tempi di pagamento da parte delle PA, dispone testualmente che: “le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, nell’ambito dei sistemi di
valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad
assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei
pagamenti delle fatture commerciali nonchè ai dirigenti apicali delle rispettive strutture
specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti
disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura
non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell’individuazione degli obiettivi annuali, si fa
riferimento all’indicatore di ritardo annuale di cui all’articolo 1, commi 859, lettera b), e 861,
della legge n. 145/2018. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei
tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità
amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’articolo 7,
comma 1, del d.l. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64/2013”.
E’ questa l’ultima disposizione dettata dal legislatore per impegnare le PA al rispetto dei
tempi di pagamento. Come sappiamo, l’articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, disposizione che
ha recepito la normativa comunitaria, ha disposto che tutte le PA devono dare corso al
pagamento delle proprie fatture entro i 30 giorni successivi alla ricezione, termine che per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono invece fissati in 60 giorni. Stante il cronico
ritardo delle PA, il legislatore è più volte intervenuto per sanzionare le PA inadempienti.
Basta ricordare che sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 9 del d.l. n. 185/2008 le
PA devono dare corso alla certificazione dei crediti vantati nei loro confronti e che il
mancato rispetto di questa prescrizione determina la sanzione del divieto di effettuare
assunzioni di personale.
Sulla base della previsione del d.l. n. 13/2023 occorre prevedere che almeno il 30% della
retribuzione di risultato sia collegato al raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi
di pagamento. Siamo in presenza di una disposizione che è dettata per tutte le
amministrazioni pubbliche e che, di conseguenza, si applica anche ai comuni, alle regioni,
alle città metropolitane ed alle province, nonché agli altri enti locali ed agli enti regionali.
Siamo in presenza di una disposizione che si deve considerare come immediatamente
operativa, quindi non è sottoposta alla condizione che gli enti modifichino la propria
metodologia di valutazione. Essa si applica alle valutazioni del 2023 e, di conseguenza,
alla erogazione della indennità di risultato per tale anno. Le amministrazioni possono, a
parere di chi scrive, sia assegnare questo obiettivo, avendo cura che esso pesi per
almeno il 30% nella valutazione complessiva, sia disporre che la erogazione della
indennità di risultato sia subordinata al rispetto dei tempi di pagamento delle PA, con una
decurtazione della stessa fino al 30% nel caso in cui questo vincolo non sia effettivamente
rispettato. E’ questa una opzione che si deve considerare rimessa alla autonomia delle
singole amministrazioni.