La revoca dei bandi di concorso pubblico può essere disposta motivatamente da parte delle pubbliche amministrazioni: sono queste le indicazioni di maggiore rilievo che si possono trarre dalla sentenza della prima sezione del Tar dell’Abruzzo, sede di Pescara, n. 51 del 15 febbraio.

Eccone i suoi tratti salienti:

  • occorre dimostrare la “manifesta irragionevolezza e insussistenza dell’interesse pubblico posto alla base della revoca della procedura” ovvero “che tale interesse non sia sopravvenuto o comunque non sia stato oggetto di nuova valutazione”;
  • “è un principio sovente espresso con riferimento alle procedure di gara, ma valevole per tutte le selezioni pubbliche e quindi anche per i concorsi per merito comparativo per assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni (cfr. Tar Catania, sentenza n. 3075 del 2013), quello secondo cui non è riconoscibile in capo al concorrente alcun diritto al completamento della procedura (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5475 del 2013)”;
  • “le decisioni dell’Amministrazione di indire un concorso così come quelle di revocarlo appartengono alla più lata discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013)”;
  • vi è un “aggravamento dell’onere probatorio della parte che deve addurre specifici, univoci e puntuali elementi tali da evidenziare manifesti elementi di irrazionalità o errore di fatto della scelta operata dall’Amministrazione”;
  • “la mancata previsione di un indennizzo non è circostanza invalidante del provvedimento di revoca, ma al più il presupposto per azionare la relativa pretesa patrimoniale (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5625 del 2015)”.