L’assenza dei presupposti previsti dal legislatore per il conferimento degli incarichi di
consulenza, con specifico riferimento al contenuto specifico ed ulteriore rispetto alle attività
ordinarie che deve essere oggetto della consulenza ed alla necessità del preventivo
accertamento della assenza di analoghe professionalità tra i dipendenti in servizio presso
la intesa amministrazione, determina la maturazione di responsabilità amministrativa. In
questa direzione vanno le indicazioni contenute nella sentenza della terza sezione
giurisdizionale centrale della Corte dei Conti n. 8/2020. Da sottolineare che la sentenza
riforma l’assoluzione che era stata riconosciuta in primo grado dai giudici contabili
piemontesi.
In primo luogo, leggiamo che “la verifica della presenza o meno all’interno
dell’amministrazione di personale adeguato va effettuata con riferimento all’oggetto
dell’incarico, per cui a tali fini non rileva accertare se all’interno dell’ente vi fossero
professionalità comparabili con quella del soggetto incaricato, ma se vi fossero
professionalità adeguate a svolgere l’attività oggetto dell’incarico stesso”. La seconda
indicazione è la seguente: “la normativa prevede la possibilità di affidare all’esterno
incarichi per questioni determinate, cioè destinate ad esaurirsi con l’incarico, e per progetti
o questioni di alta qualificazione, cioè che esulino gli ordinari compiti degli uffici (o che per
motivi da evidenziare non siano da essi risolvibili), e non prevede la possibilità di incarichi
esterni che si risolvano in una sorta di affiancamento stabile dell’incaricato al personale
interno già retribuito per lo svolgimento di attività rientranti nella sua ordinaria
competenza”.

Non sono tali incarichi conferiti per “operare il corretto inquadramento
giuridico legale della materia ed .. un supporto di consulenza legale per problematiche
attuative che, però, appaiono assai generiche”.

Ed ancora, “nella fattispecie l’oggetto dell’incarico non è sufficientemente definito in termini di consulenza specialistica o di particolare complessità, tale da poter costituire oggetto di affidamento della consulenza all’esterno; la relativa attività, cioè l’individuare la portata della normativa applicabile alle ordinanze in materia ambientale, rientra tra i compiti del dirigente preposto al settore”.
Non può essere sostenuto “che “le condizioni di eccezionalità e straordinarietà possano
ravvisarsi nell’entrata in vigore di nuove norme in materia di commercio, concorrenza e
urbanistica, in quanto l’entrata in vigore di una normativa in materie che rientrano tra
quelle nelle quali il Comune svolge le sue funzioni istituzionali determina problematiche
ordinariamente e istituzionalmente demandate alla cognizione dei suoi uffici”.
Ed ancora, “la carenza di personale è stata dichiarata nei due atti di conferimento solo con
riguardo allo specifico Settore del conferente, e non con verifica estesa all’interno
dell’intera amministrazione, come avrebbe dovuto essere atteso che il conferimento di
incarichi non è in ogni caso uno strumento previsto per supplire singole carenze all’interno
dei singoli uffici dell’amministrazione”.