Per la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto n. 139 del 23 settembre le sanzioni che un comune ha dovuto sostenere a seguito di una condanna per demansionamento sono da considerare un danno erariale e, di conseguenza, matura responsabilità amministrativa, in particolare in capo al dirigente competente.

Nel caso specifico per la magistratura contabile veneta essa è maturata in capo al Segretario, anche nella sua veste di dirigente pro tempore del personale. Il danno è stato quantificato nella somma al cui pagamento l’ente è stato condannato in primo grado a seguito del processo celebrato dinanzi al giudice del lavoro.

E’ maturata responsabilità amministrativa per le seguenti ragioni:

  1. la “condotta è connotata da colpa grave”;
  2. in questa direzione va la “considerazione dell’apicalità e molteplicità dei ruoli rivestiti”;
  3. questo soggetto aveva i ruoli e la competenza per dare corso ad “un’immediata ed efficace soluzione della situazione insorta con la dipendente”;
  4. il “lungo protrarsi nel tempo dei comportamenti inadeguati”

La sentenza è molto meno rigida con i componenti la giunta: in capo ad essi non matura responsabilità per gli oneri aggiuntivi determinati dal ricorso in appello, che l’ente non ha peraltro vinto. La sentenza ricorda in premessa che la magistratura contabile può sindacare una scelta discrezionale per verificare se alla base della scelta vi era una “ragionevole motivazione”. In questa direzione va la considerazione che la proposta di deliberazione era accompagnata da un parere positivo per la regolarità tecnica. Parere la cui espressione non determina maturazione di responsabilità in quanto, sulla scorta di “una valutazione ex ante” il ricorso non si presentava come una scelta temeraria o illogica.