La remunerazione delle convenzioni di segretaria è un tema su cui si manifestano
contrasti interpretativi e su cui il CCNL dello scorso 17 dicembre non si esprime. Si deve
tenere conto del fatto che le letture fornite dal Ministero dell’Interno rendono l’applicazione
di questo istituto come poco appetibile e rischiano di sollevare numerosi contenziosi.
I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso quello del triennio 2016/2018,
dispongono che nel caso di gestioni associate delle segreterie comunali e provinciali si
debba dare luogo ad un aumento del trattamento economico del 25%. Per il Ministero
dell’Interno tale aumento non comprende la maggiorazione della retribuzione di posizione
che i comuni possono riconoscere ai segretari comunali e, nel caso in cui operi il cd
galleggiamento, cioè il diritto dei segretari di vedersi riconosciuta una retribuzione di
posizione non inferiore a quella più elevata in godimento nell’ente, la maggiorazione deve
essere calcolata prima del galleggiamento stesso. Sul primo punto vi è un contrasto
interpretativo con l’Aran, che espressamente ritiene invece che la maggiorazione deve
essere inclusa nella base di calcolo di questa maggiorazione.
In soccorso di tale tesi interviene anche l’articolo 105 del contratto firmato lo scorso 17
dicembre, per il quale il trattamento economico fondamentale dei segretari è composto dal
trattamento stipendiale, dalla eventuale RIA, dalla retribuzione di posizione, dal maturato
economico, dalla retribuzione di risultato, dai diritti di segreteria (che non spettano ai
segretari dei comuni in cui è presente la dirigenza) e dalla eventuale maggiorazione per le
sedi convenzionate. Siamo quindi in presenza di una componente del trattamento
stipendiale fondamentale e si può concludere che essa debba essere calcolata sul
complesso delle altre voci.