Per la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2016 “Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l’esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n. 32 del 23 dicembre 2015 – Ulteriori indicazioni” i tagli al fondo per la contrattazione decentrata 2016 vanno disposti sulla base della media dei dipendenti in servizio.

Le previsioni del comma 236 della legge 208/2015, cd di stabilità 2016, stabiliscono che “per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”.

La circolare considera ancora applicabile quanto previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011. Tra le sue previsioni ricordiamo la seguente, che produce conseguenze importanti per la determinazione dei risparmi derivanti dalle cessazioni e dai costi delle nuove assunzioni: “sia le economie da cessazione che gli oneri conseguenti alle assunzioni andranno determinati tenendo conto del trattamento economico complessivo, ivi compreso quello accessorio”.

Il fondo del 2016 non deve superare quello del 2015, anno in cui –per come chiarito dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 e 20 del 2015- il fondo doveva essere determinato assumendo come base di partenza quello del 2014, facendo quindi diventare permanenti le riduzioni in esso contenute.

La circolare della Ragioneria Generale dello Stato ci dice che il “confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell’anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell’anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell’anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all’1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell’effettivo andamento”.