Ai dipendenti a tempo determinato spetta la incentivazione della produttività e l’onere
probatorio delle ragioni poste a base della mancata erogazione è posto in capo alla PA. E’
quanto ci dice la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 26453/2021.
La prima considerazione è la seguente: “la mancata corresponsione anche ai dipendenti a
tempo determinato si pone in contrasto con la disciplina contrattuale di settore (nda nel
caso specifico degli enti pubblici non economici) e, data l’assenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato, con il divieto di discriminazione tra lavoratori a
tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato sancito dal Decreto Legislativo n.
368/2001, articolo 6, in attuazione della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE”.
Sugli oneri probatori, ci viene detto che “sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e
prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di
trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato; il
lavoratore è invece, tenuto a provare quale fonte negoziale integrante fatto costitutivo del
proprio diritto, la prestazione lavorativa a tempo determinato, l’inquadramento ricevuto e
l’inadempimento all’obbligo di corresponsione del trattamento retributivo”.