Spetta ai ricorrenti contro il provvedimento di conferimento di incarichi dirigenziali spiegare quali sono le ragioni per le quali ritengono illegittima la mancata assegnazione: è quanto ha stabilito la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 17320/2022.
Leggiamo in primo luogo che “laddove l’amministrazione non abbia fornito nessun
elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti
maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento
contrattuale suscettibile di produrre danno risarcibile”. Ed ancora, è necessario che “il
requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere
soddisfatto necessiti l’esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione
del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto
alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati”. Di conseguenza, occorre “rendere chiari i
profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per
cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili”.
Dalla violazione di tali principi può scaturire, nel caso in cui viene accertato che “chi agisce
avesse una significativa probabilità di essere prescelto” il diritto al risarcimento.
Ed infine, leggiamo che “l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un’adeguata
moticazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all’esito delle
valutazione comparativa con gli altri candidati. Ai fini dell’accertamento e della liquidazione
del danno da perdita di chance vanno distinte le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia
mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente. Nel primo caso il giudice investito
della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del
profilo dei candidati, verificando se l’attore avesse una significativa probabilità di essere
prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza
sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico. Nel secondo caso, invece, ove dalla
motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento
della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l’esistenza di una
significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi
conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro”. Di conseguenza,
conclusivamente, ci viene detto che è onere del ricorrente “indicare gli elementi oggettivi e
certi da cui desumere che la medesima sarebbe stata probabilmente designato in luogo
degli altri aspiranti, non essendo a ciò sufficiente una precedente valutazione favorevole
implicita nell’incarico già ricoperto”.