I dipendenti pubblici e tutti coloro che svolgono la propria attività presso le PA, anche sulla
base di contratti di lavoro subordinato alle dipendenze di società private, dovranno
necessariamente essere in possesso del green pass a partire dal prossimo 15 ottobre e
fino al 31 dicembre del 2021, data che è individuata espressamente in quanto “termine di
cessazione dello stato di emergenza”. Ricordiamo che la stessa certificazione verde è
richiesta per l’accesso ai concorsi pubblici. Sono queste le principali disposizioni che
impattano sulla organizzazione delle attività delle PA che sono contenute, rispettivamente,
nei decreti legge sull’uso della certificazione verde in ambito lavorativo e n. 105/2021, che
ha istituito la certificazione verde o green pass.
I destinatari delle nuove disposizioni sull’uso del green pass sono i dipendenti di tutte le
PA: siamo in presenza di una disposizione che ha un ambito di applicazione assai vasto.
L’obbligo legislativo è duplice: essere in possesso della certificazione verde ed esibirla a
richiesta dell’ente e, per essa, del soggetto dallo stesso individuato per lo svolgimento
delle attività di controllo. La previsione riguarda “l’accesso nei luoghi in cui il personale
svolge l’attività lavorativa”: tale formula deve essere quindi intesa come riferita all’accesso
nei pubblici uffici, quindi non si estende allo svolgimento della prestazione lavorativa in
modalità di lavoro agile e/o smartworking.
Questo vincolo è dettato non solo per i dipendenti pubblici, ma anche per “tutti i soggetti
che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di
volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche sulla base di contratti esterni”.
Quindi, sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle società che collaborano con le
PA e/o che svolgono la propria attività per loro conto. L’obbligo si estende anche ai
volontari ed a coloro che svolgono attività di formazione per gli enti pubblici. Rimangono
fermi i vincoli vaccinali dettati per il personale sanitario e per quello delle residenze
sanitarie ed assistenziali.
Sono esentati dall’obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione i
dipendenti che sono “esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute”.
prove concorsuali, che devono essere “tarate” in relazione alla durata.