Sulla base delle previsioni dettate dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di
Stato n. 7780/2022 la utilizzazione delle graduatorie in essere deve essere preferita alla
indizione di un nuovo concorso.
Viene richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28 luglio 2011,
n. 14, per la quale “non sussiste, in capo agli idonei non assunti, un diritto soggettivo pieno
all’assunzione, mediante lo scorrimento che sorgerebbe per il solo fatto della vacanza e
disponibilità di posti in organico. Infatti, in tali circostanze l’amministrazione non è
incondizionatamente tenuta alla loro copertura, ma deve comunque assumere una
decisione organizzativa, correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla
disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a
tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale
stabilire se procedere, o meno, al reclutamento del personale”.
Nel merito, ci viene detto che “l’amministrazione una volta stabilito di procedere alla
provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il
reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli
idonei ancora valide ed efficaci al momento dell’indizione del nuovo concorso. In ogni
caso, è stato sottolineato dalla Plenaria come l’ordinamento attale afferma un generale
favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di
speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse
pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate del
provvedimento di indizione del nuovo concorso. Lo scorrimento delle graduatorie ancora
valide ed efficaci costituisce la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso
costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”.