Nei comuni fino a 5.000 abitanti in cui al Sindaco sono assegnati poteri gestionali, può
essere attribuito allo stesso anche la presidenza della commissione di concorso. Sono
questi i principi fissati dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n.
3436/2021, che ha annullato la pronuncia di primo grado del Tar di Cagliari.
La giurisprudenza amministrativa ha da tempo stabilito “l’applicabilità della norma al fine di consentire ai comuni nell’ambito dell’autonomia statutaria e regolamentare loro attribuita, l’adozione di disposizioni che deroghino ai principi generali della separazione tra politica e amministrazione, di cui al T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), riferito alla nomina del Sindaco a presidente di commissione edilizia comunale integrata .. per il possibile conferimento al Sindaco dell’incarico di responsabile dell’ufficio tecnico .. per l’attribuzione al Sindaco della competenza ad emanare le concessioni edilizie”. Viene aggiunto che “il fatto che l’enunciato normativo non contempli espressamente la possibilità di derogare anche ai
principi in tema di composizione della commissione esaminatrice nei concorsi non
impedisce di ricomprendere, nella deroga, anche quest’ultimo caso. Infatti, si introduce
una deroga espressa alla norma che riserva ai dirigenti comunali la responsabilità degli
uffici e dei servizi (l’art. 107 del TUEL). All’interno di questa disposizione è contenuta
anche la norma che attribuisce ai dirigenti la presidenza delle commissioni di gara e di
concorso. Pertanto la possibilità di conferire l’incarico dirigenziale (o di responsabile del
servizio) anche ai componenti dell’organo esecutivo implica necessariamente l’attribuzione delle funzioni e dei compiti che a quell’incarico sono, per legge, ricollegati.
La seconda indicazione è la seguente: costituisce “consolidata giurisprudenza .. che la
sostituzione dei componenti della commissione esaminatrice, in un pubblico concorso, è
facoltativa nei confronti di chi ha perso lo status di dipendente, in base al quale era stato
chiamato a far parte della stessa commissione, se ciò avviene quando la procedura
concorsuale è ancora in atto”.