Non si possono destinare da parte delle PA somme al trattamento economico accessorio,
anche indiretto, in violazione del principio della onnicomprensività. E’ questa la indicazione
dettata dalla deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della
Basilicata n. 1/2022.
Sulla base del principio della onnicomprensività “non è possibile erogare in favore dei
dipendenti pubblici qualsiasi indennità e/o compenso ulteriore rispetto al trattamento
economico fondamentale ed accessorio stabilito dai contratti collettivi atteso che la spesa
per il personale deve essere evidente, certa e prevedibile nella evoluzione (art. 8 Dlgs. n.
165/2001)”. Per “la giurisprudenza contabile .. la contrattualizzazione del pubblico impiego
ha reso sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi aggiuntivi rispetto al
trattamento economico stabilito dal contratto, coerentemente con i successivi interventi
normativi e con i principi generali evincibili in ordine al contenimento della spesa pubblica
e della spesa per il personale”. Viene aggiunto che la deliberazione della sezione
autonomie della Corte dei Conti n. 7/2014, “sempre con riguardo al sistema retributivo dei
dipendenti pubblici, ha affermato che esso è basato sui due principi cardine di
onnicomprensività della retribuzione, sancito dall’articolo 24, comma 3 del d.lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché di definizione contrattuale delle componenti economiche, fissato dal
successivo art. 45, comma 1. Principi alla luce dei quali nulla è dovuto oltre il trattamento
economico fondamentale ed accessorio, stabilito dai contratti collettivi, al dipendente che
abbia svolto una prestazione rientrante nei suoi doveri d’ufficio”. Non “è possibile destinare
i proventi delle estrazioni petrolifere al concorso al pagamento delle spese di locazione in
favore del personale ospedaliero che decidesse di trasferirsi in loco”. Una tale scelta
“appare inoltre porsi in contrasto anche con specifiche competenze previste in materia di
organizzazione degli uffici pubblici, di rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e di individuazione del relativo trattamento retributivo. Il
trattamento economico fondamentale ed accessorio dei pubblici dipendenti, fatte salve le
eccezioni previste, è definito dai contratti collettivi e le amministrazioni pubbliche
garantiscono ai dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non
inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (art. 45 Dlgs n. 165/2001). Tali
norme fungono da limite per l’attribuzione di trattamenti migliorativi ad personam, essendo
il trattamento tabellare senz’altro onnicomprensivo della remunerazione destinata al
dipendente quale controprestazione delle attività contrattualmente previste…….questa
Sezione è dell’avviso che l’erogazione di un vantaggio economico da parte di
un’amministrazione comunale al personale sanitario che accettasse di prestare la propria
attività lavorativa presso una specifica struttura ospedaliera non sia possibile in quanto
realizzerebbe una non prevista ingerenza nella organizzazione amministrativa dell’offerta
sanitaria e nella individuazione del trattamento economico di prestazioni di lavoro
pubblico”.
Infine, viene ricordata la “sussistenza del principio di riserva di legge statale esclusiva in
tema di pubblico impiego e del relativo trattamento economico. La giurisprudenza
costituzionale, a più riprese, ha affermato infatti che la materia dell’ordinamento civile,
riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento
economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che
incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro con conseguente illegittimità di una
eventuale erogazione di indennità accessorie di qualsiasi tipo al di fuori di una specifica
previsione di legge o della contrattazione di settore”.