Le amministrazioni non possono dare corso ad assunzioni in mobilità volontaria fino a che vi saranno nella regione dipendenti di enti di area vasta in sovrannumero. Lo ricorda il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n. 69 del 28 gennaio 2016.

Sulla scorta della deliberazione della sezione autonomie della magistratura contabile n. 19/2015 e della circolare n. 1/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento degli Affari Regionali, chiarisce che le assunzioni in mobilità volontaria negli anni 2015 e 2016 entrano nei vincoli dettati dalla legge n. 190/2014, per cui le capacità assunzionali sono finalizzate all’assorbimento del personale in sovrannumero degli enti di area vasta. Viene evidenziato “che in astratto l’art. 1, comma 424 della legge di stabilità non innova nella disciplina della mobilità volontaria per cui, sempre in linea teorica, non sembrerebbero sussistere ostacoli alla sua operatività, ma la priorità della ricollocazione del personale destinatario delle procedure di mobilità secondo le previsioni del comma 424, non è compatibile con la operatività, per il limitato arco temporale dei due esercizi 2015 e 2016, delle disposizioni di mobilità volontaria, salvo la completa ricollocazione del personale soprannumerario”. Ci viene infine detto che “per il 2015 ed il 2016 agli enti locali è consentito indire bandi di procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. A conclusione del processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità, è ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria”. La mobilità volontaria è invece da considerare attualmente esperibile, sempre per la sezione autonomie della Corte dei Conti, nel caso di assunzione di personale il cui profilo non esista tra quelli degli enti di area vasta.