Negli enti locali che hanno un numero di dipendenti non superiore a 100 la mobilità
volontaria deve essere sempre autorizzata da parte dell’ente. E’ quanto prevede l’articolo
12 del d.l. n. 146/2021, cd fiscale, correggendo l’errore contenuto nel d.l. n. 80/2021,
disposizione che -ad una lettura testuale- sembrava avere reso impossibile la mobilità
volontaria sia in entrata sia in uscita in tutti gli enti locali aventi un numero di dipendenti
compreso entro le 100 unità. La nuova disposizione estende a queste amministrazioni le
disposizioni dettate per gli enti del servizio sanitario nazionale. Per cui, occorre
necessariamente acquisire il consenso del proprio ente per potersi trasferire in mobilità
volontaria presso un’altra PA. In questo modo, a tali amministrazioni viene offerto uno
strumento ulteriore per potere evitare effetti negativi sulla funzionalità della propria
organizzazione.
Di conseguenza, negli enti locali aventi fino a 100 dipendenti in servizio, la mobilità
volontaria è assoggettata sempre al nulla osta del proprio ente; in quelli con un numero di
dipendenti compreso tra 101 e 250 la mobilità volontaria è subordinata al consenso
dell’amministrazione se essa determina una carenza di organico superiore al 5% nel
profilo, in quelli aventi un numero di dipendenti non superiore a 500 se si determina una
carenza nell’organico fino al 10% ed in quelli con un numero di dipendenti superiore a 500,
come in tutte le altre PA, se si determina una carenza in organico di almeno il 20%.
Occorre inoltre, disposizione che si applica a tutte le PA, ricordare che occorre il consenso
dell’ente se la posizione è stata dichiarata come “motivatamente infungibile”, il che
richiede una esplicita e preventiva dichiarazione deliberazioni, che può essere effettuata
anche in sede di programmazione del fabbisogno e di modifica della dotazione organica.