I comuni senza dirigenti possono istituire una nuova posizione organizzativa a condizione
che non aumentino la propria spesa per il salario accessorio complessivamente
corrisposto al personale, tetto che ricordiamo essere fissato dall’articolo 23, comma 2, del
d.lgs. n. 75/2017. E’ quanto afferma il parere Aran 24850/2022. Esso ci ricorda che altra
condizione espressamente ricordata è costituita dalla necessità che non si provveda in
modo unilaterale alla decurtazione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa. Perché questa ipotesi possa essere concretizzata occorre, sulla base delle
previsioni dettate dall’articolo 7, comma 4, lettera u) del CCNL 21 maggio 2018, che vi sia
una intesa in sede di contratto collettivo decentrato integrativo.