La indennità di cd ordine pubblico va riconosciuta ai vigili urbani in aggiunta ai compensi
per il servizio prestato all’esterno solamente per le attività svolte durante la fase di
emergenza da Covid-19 a condizione che si tratti di attività completamente diverse rispetto
a quelle tipiche della polizia locale. In questa direzione vanno le indicazioni contenute
nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto n.
96/2020.
In primo luogo, viene ricordato che la disciplina della indennità di ordine pubblico è
disciplinata dai Decreti del Presidente della Repubblica n. 147/1990 e n. 164/2002, che
hanno distinto tra quella che spetta per il servizio prestato in sede e quella che spetta per
il servizio fuori sede. Le disposizioni sono illustrate dalle circolari del Ministro dell’Interno,
per il quale questa indennità “spetta al personale appartenente alle forze di polizia
impiegato in servizi operativi esterni espletati in condizioni di particolare disagio e rischio,
rivolti alla tutela dell’ordine pubblico .. devono essere finalizzati a fronteggiare situazioni di
carattere eccezionale e contingente, le quali determinano o fanno temere turbative
dell’ordine pubblico… l’autorità competente a disporre il servizio de quo è il Questore ..,
autorità provinciale di pubblica sicurezza.. viene espressamente previsto che l’indennità di
ordine pubblico avrebbe dovuto essere corrisposta anche al personale non inquadrato nei
Corpi Armati, dipendente da Amministrazioni Pubbliche qualora richiesti dello svolgimento
dei servizi di O.P. (polizie locali, guardie giurate, guardie campestri etc)..Per la
corresponsione dell’emolumento il personale dipendente da enti locali e territoriali deve
essere inserito nell’ordinanza di servizio oltre che numericamente, alla stessa stregua
delle altre forze di polizia, anche a disposizione della locale Questura, altrimenti gli stessi
servizi potrebbero essere considerati normali servizi di istituto delle suddette categorie..
nell’eventuale concorso delle polizie locali, al predetto personale dovrà essere
riconosciuta unicamente ed eccezionalmente l’indennità di ordine pubblico.. Ne deriva che
la prestazione non può essere determinata da soggetto diverso dalle autorità statali sopra
citate, in quanto in tali casi l’indennità non competerebbe, salva la possibilità di ratifica per
quei soli servizi caratterizzati da un effettivo e comprovato livello di emergenzialità,
insuscettibili di preventiva pianificazione”.
Inoltre, il Capo della Polizia “ha ritenuto, per la Polizia stradale e ferroviaria, in relazione
alla situazione epidemiologica e per la durata dello stato di emergenza, che possa essere
corrisposta l’indennità di ordine pubblico in regime di cumulo con l’indennità autostradale e
di vigilanza scalo”.
IL CCNL 21 maggio 2018 dispone la non cumulabilità della indennità di servizio esterno
con la indennità di cui all’articolo 70 bis “indennità condizioni di lavoro” e, al contrario, la
cumulabilità con la indennità di turno e con le indennità di cui all’articolo 37, comma 1,
lettera b) del CCNL 6.7.1995 (indennità per il personale di vigilanza) e con i compensi
connessi alla performance individuale e collettiva”.
La indennità di servizio esterno “ha riguardo alla relazione tra i peculiari dipendenti della
polizia locale e gli altri dipendenti del medesimo comparto che non si trovano nelle
predette condizioni di peculiarità. In tale senso, l’indennità di O.P. appare più assimilabile,
quanto al personale di polizia locale, alle cd indennità speciali erogate da soggetti terzi..
che non alla indennità” per il servizio esterno. Siamo in presenza di un compenso che ha
“natura esterna ed eccezionale”.
Acquista un carattere “dirimente il fatto che il legislatore abbia ritenuto di conservare il
divieto di cumulo per alcune particolari indennità”.
Da qui la seguente conclusione: “la Sezione ravvisa l’opportunità di evidenziare che
l’individuazione dell’ambito delle ipotesi di cumulo -solo eccezionalmente consentite- non
può che essere rigorosamente vincolata alla verifica della oggettività delle prestazioni di

servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell’ordine pubblico, senza
alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale.
Solo tale condizione preventiva è infatti idonea ad escludere l’attribuzione di componenti
remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da
realizzare quindi secondo il criterio di effettività con la rese di prestazioni diverse e
aggiuntive rispetto a quelle ordinarie”.