Non spettano i compensi per le cd funzioni tecniche ai componenti la commissione di gara,
neppure nel caso in cui tali attività siano svolte nell’ambito di una Stazione Unica
Appaltante. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti del Piemonte nella deliberazione n. 39/2019.
Ci viene detto che i compensi in oggetto possono essere erogati “esclusivamente” per le
attività previste dall’articolo 113, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, “fra le quali non rientrano
quelle svolte dai commissari di gara”. Alla base di questa previsione la finalità “di
accrescere l’efficienza e l’efficacia di attività tipiche dell’amministrazione, passibili di
divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di
rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d’opera”. Nella stessa direzione il
parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Lazio, deliberazione n.
57/2018, che ha messo in rilievo come siamo in presenza di “prestazioni intellettive
qualificate che, ove fossero svolte da esterni sarebbero da considerare prestazioni di
lavoro autonomo professionali” e come si voglia “stimolare e premiare l’ottimale utilizzo
delle professionalità interne, rispetto al ricorso all’affidamento esterno di incarichi
professionali, che sarebbero comunque forieri di oneri aggiuntivi per l’ente”.
La elencazione dei destinatari del compenso ha un carattere tassativo, visto che siamo
nell’ambito di una deroga al principio della onnicomprensività del salario accessorio, per
come precisato anche dalla deliberazione della sezione autonomie della magistratura
contabile n. 6/2018.
Per cui l’attività dei componenti le commissioni di gara non rientra tra quelle oggetto della
incentivazione “trattandosi di attività priva di natura tecnico-esecutiva e meramente
valutativa da condurre in applicazione delle regole e dei criteri enunciati nel bando di
gara”. Né questa regola può essere modificata dal fatto che la “Commissione sia
incardinata presso una Stazione Unica Appaltante”. Ed ancora, per tali soggetti è previsto
uno specifico trattamento economico, disciplinato dal comma 10 dell’articolo 77 del citato
d.lgs. n. 50/2016.