Per la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 18140/2022 deve essere
data “continuità al principio secondo cui rispetto alle ferie il dirigente il quale, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità
sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di
esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata
informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo.. e noto che in passato
si era consolidato un diverso principio, secondo cui il lavoratore con qualifica di dirigente
che abbia il potere di decidere autonomamente, senza alcuna ingerenza da parte del
datore di lavoro, circa il periodo nel quale godere delle ferie, ove non abbia fruito delle
stesse non ha diritto ad alcun indennizzo, in quanto se il diritto alle ferie è irrinunciabile, il
mancato godimento imputabile esclusivamente al dipendente esclude l’insorgenza del
diritto all’indennità sostitutiva, salvo che il lavoratore non dimostri la ricorrenza di
eccezionali ed obiettive esigenze aziendali ostative a quel godimento.. L’assetto
sostanziale della fattispecie, secondo l’indirizzo della Corte di Giustizia, deve invece
muovere dalla verifica di che cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perchè quelle ferie
fossero godute e quali fossero i rapporti tra quell’endemica insufficienza di organico,
evidentemente non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione
del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio, individuata sempre dalla Corte
di Giustizia, che, nei casi incerti, pone l’onere probatorio a carico del datore di lavoro e non
del lavoratore. Il principio, in continuità con Cass. 13613/2020, può quindi essere così
ulteriormente focalizzato: il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il
godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla
contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle
attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto,
all’indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio
dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a
fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l’organizzazione del lavoro e le esigenze
del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento".